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Oneri informativi per cittadini e imprese

Sezione relativa agli oneri informativi per cittadini e imprese, come indicato all'art. 12, c. 1-bis del d.lgs. 33/2013.

Descrizione

IMU

Con la Legge di Bilancio 2020 è stata abolita la IUC Imposta Unica Comunale; con il comma 738 dell’art. 1 è stata abilita la IUC mentre i commi che vanno dal numero 739 al numero 783 hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria, dando vita alla cosiddetta “nuova IMU”. La nuova imposta riunisce la “vecchia” IMU e la TASI, mantenendo però l’impostazione dei vecchi tributi.

Le aliquote sono approvate annualmente con deliberazione assunta entro il termine fissato dalla legge per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali.

 

 

TARI Tributi Puntuale

(Tributo non applicato dal Comune di Merana: Comune in Tariffa Corrispettivo)

Con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 10/09/2022 ad oggetto “Approvazione Regolamento di gestione per i servizi di raccolta dei rifiuti e Regolamento tipo per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani (trinomia)”, l’Amministrazione Comunale ha deliberato di applicare a decorrere dal 01/01/2023 la Tariffa Rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Pertanto il tributo TARI Puntuale e le relative spese non sono più presenti nel Bilancio di Previsione dell’Ente e l'entrata non è riscossa dal Comune.

 

ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF

L’Addizionale Comunale, istituita con Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360, a decorrere dal 01/01/1999, costituisce una compartecipazione al tributo erariale dell’I.R.P.E.F.

L’art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, dispone che, con riferimento all’addizionale comunale all’I.R.P.E.F., a decorrere dall’anno 2012 non si applica la sospensione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata poi dall’articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e i comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

Le aliquote e le soglie di esenzione sono approvate annualmente con deliberazione assunta entro il termine fissato dalla legge per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali.

 

CANONE UNICO PATRIMONIALE

L’art. 1, commi 816 e seguenti della legge 160/2019, ha previsto, a decorrere dal 2021, l’istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Il nuovo canone sostituisce la tassa o il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’art. 27 commi 7 e 8, del c.d.s. di cui al D.Lgs. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dell’Ente. Le tariffe sono approvate annualmente con deliberazione di Giunta Comunale assunta entro il termine fissato dalla legge per l’approvazione del Bilancio di Previsione.

Sotto il profilo strettamente contabile e normativo, il quadro di riferimento ha subìto una radicale evoluzione a seguito della fondamentale sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12225 del 21 maggio 2026, la quale ha definitivamente sancito la natura tributaria del Canone Unico Patrimoniale, superando la formale qualificazione "patrimoniale" originariamente impressa dal legislatore.

In virtù di tale pronunciamento e delle conseguenti indicazioni emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Circolare n. 1/DF del 22 maggio 2026), la gestione dell'entrata si adegua ai seguenti vincoli e novità contabili:

Efficacia delle tariffe: L'efficacia della delibera tariffaria è ora subordinata all'obbligo di trasmissione telematica al MEF tramite il Portale del Federalismo Fiscale per la successiva pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze, secondo le regole di pubblicità tipiche dei tributi locali.

Classificazione di bilancio: Nelle more del recepimento formale delle modifiche agli allegati del D.Lgs. n. 118/2011 per il definitivo transito del canone tra le entrate del Titolo I (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) a decorrere dall'esercizio 2027, la programmazione e gli stanziamenti continuano a essere prudenzialmente allocati nel Titolo III, garantendo la continuità dei flussi storici di riscossione.

Attività di controllo: Gli atti di recupero per omesso o parziale versamento emessi dall'Ente assumono a tutti gli effetti il valore e la veste giuridica di avvisi di accertamento esecutivi di natura tributaria.

 

 

Collegamenti

Pagina aggiornata il 31/07/2026 14:25

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